Art. 168.
(Progetti per le persone immigrate).

      1. I progetti per le persone immigrate sono individuati in particolare tra quelli di cui al comma 2 dell'articolo 165.
      2. Nella attuazione dei progetti particolare cura è dedicata agli aspetti di formazione professionale.
      3. Per l'attuazione dei progetti si applicano le disposizioni degli articoli 166 e 167.
      4. Per la gestione dei progetti le cooperative sociali devono essere considerate soggetto preferito.

 

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      5. L'esito positivo della partecipazione all'attuazione del progetto consente, alla conclusione della esecuzione della pena , il rilascio all'interessato di permesso di soggiorno in via definitiva, se l'interessato dimostra la propria disponibilità attuale di inserimento lavorativo o in via provvisoria, per la durata di sei mesi, se tale disponibilità non è ancora attuale.